Lega Pro, le decisioni del giudice sportivo: farsa Casertana-Lecce, reclamo dei falchetti!



squalificati-lega-pro-CArrivate le decisioni del giudice sportivo dopo la 20^ giornata. Clamoroso preannuncio di reclamo dei falchetti che potrebbero anche chiedere la ripetizione della gara.

GARA CASERTANA – LECCE Preso atto del preannuncio di reclamo inoltrato dalla società Casertana avverso l’esito della gara indicata in oggetto si soprassiede ad ogni decisioni in merito.



CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MASINI SIMONE (MELFI S.R.L.) per comportamento offensivo verso l’arbitro.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE DIAKITE ADAMA (MARTINA FRANCA 1947 SRL) perchè terminata la gara colpiva con una manata al volto un avversario (r.A.A.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE SCHETTER ANTONIO (MARTINA FRANCA 1947 SRL) per condotta non regolamentare e per simulazione di fallo.

CICERELLI EMANUELE PIO (PAGANESE CALCIO 1926 SRL) entrambe per condotta scorretta verso un avversario

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (VINFR)

CICIRETTI AMATO (BENEVENTO CALCIO S.R.L.)

MOI DAVIDE (CATANZARO CALCIO 2011 SRL)
VIDETTA ALESSANDRO (CITTA DI PONTEDERA S.R.L.)

LIOTTI DANIELE (JUVE STABIA S.R.L.)
LEPORE FRANCO (LECCE SPA)

BEI MATTIA (MONOPOLI 1966 S.R.L.)

 

€ 2.500,00 MARTINA FRANCA 1947 SRL per indebita presenza negli spogliatoi al termine della gara di persone non identificate, ma riconducibili alla società, che rivolgevano alla terna arbitrale frasi reiteratamente offensive e minacciose.

€ 2.000,00 FOGGIA CALCIO S.R.L. perchè propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni di cui uno veniva lanciato sul terreno di gioco, senza conseguenze; gli stessi facevano esplodere due petardi nel proprio settore, senza conseguenze (recidiva)

€ 1.500,00 CATANIA SPA perchè propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore cinque petardi due dei quali di notevole potenza, senza conseguenze.

€ 1.000,00 BENEVENTO CALCIO S.R.L. perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano e facevano esplodere nel proprio settore due petardi di notevole potenza, senza conseguenze.

€ 500,00 CASERTANA S.R.L. per indebita presenza nel recinto di gioco di persone non identificate ma riconducibili alla società.

€ 500,00 MONOPOLI 1966 S.R.L. per aver causato breve ritardo sull’orario d’inizio della gara.


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