Zupo Teano, il ricorso vinto vale il sesto posto



Il sidicino Guido Cuccari

Il grandissimo campionato offerto dallo Zupo Teano termina con una ciliegina sulla torta. Oltre alla grande vittoria per 8-1 sulla derelitta Frattese, squadra che speriamo possa riuscire a risorgere dalle macerie di questa stagione disastrosa, i sidicini ottengono altri tre punti che li fanno balzare in sesta posizione a quota 46 punti, uno in più della Boys Caivanese. Chiude col botto quindi questa stagione fenomenale per il sodalizio del presidente Bove. Questo ulteriore regalo è arrivato da parte del Giudice Sportivo che ha reso nota la propria sentenza in merito alla gara Forio-Zupo Teano terminata 4-1 risalente alla 12’ giornata di andata.

ECCO L’ ESITO DEL RECLAMO E. ZUPO TEANO – GARA FORIO / E. ZUPO TEANO DEL 5.12.2010:
Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la reclamante assume che il calciatore Silvetti Loreto, nato il 28.12.1994, infrasedicenne, ed il calciatore Homba Jean Bosco, nato il 12.12.1978 (non 1979), abbiano partecipato, alla gara de qua, il primo senza essere stato autorizzato, preventivamente rispetto alla data della gara, ex art. 34, comma 3, N.O.l.F., il secondo senza essere tesserato a favore della società Forio. Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge che effettivamente il calciatore Solvetti Loreto è stato autorizzato, dal C.R. Campania, mediante la relativa pubblicazione sul Comunicato Ufficiale, in data successiva, rispetto al giorno di disputa della gara di riferimento, precisamente, in data 13.01.2011.
Viceversa, è emerso che il calciatore Homba Jean Bosco risulta regolarmente tesserato, a favore della società Forio, dal 9.10.2010, ovvero, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore Silvetti Loreto, alla gara in esame, è da considerare irregolare, in ragione della tardiva ed anzi postuma autorizzazione, ex art. 34, comma 3, N.O.I.F. In consideraizone del suo utilizzo nella gara in epigrafe, la società Forio deve essere, quindi, sottoposta alle sanzioni previste dall’art. 17, comma 5, lettera c), del Codice di Giustizia Sportiva. Per tali motivi
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società E. Zupo Teano, di infliggere, a carico della società Forio,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera c), del Codice di Giustizia Sportiva, la
sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in
ordine alla tassa reclamo, non versata.




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