DUE RICORSI CONTRO L’ALBANOVA. Ecco la sentenza del giudice sportivo per i reclami di Mondragone e Barano



Enzo Lepre dell’Albanova (foto Luigi Scalzone)

CASAL DI PRINCIPE – E’ arrivata la decisione del Giudice Sportivo in merito ai due ricorsi da parte delle due società Barano e Mondragone.

GARA DEL 12/ 1/2020 ALBANOVA CALCIO – BARANO CALCIO
GARA DEL 18/ 1/2020 MONDRAGONE – ALBANOVA CALCIO



Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Raffaele Barone, sciogliendo le rispettive riserve di cui ai C.U. 62
del 16/1/2020 pag. 1190 e C.U. n. 65 del 23/1/2020 pagina 1248, letti i reclami ritualmente
proposti da parte delle società Barano Calcio e Mondragone Calcio, con i quali le medesime
società censurano la posizione irregolare ai fini disciplinari del calciatore Lepre Enzo (nato il
23/3/1989) regolarmente tesserato a favore della società Albanova Calcio, deducendo che lo
stesso non avesse titolo a partecipare alla gare de quibus in quanto non aveva regolarmente
scontato le due giornate di squalifica inflitte con C.U. n.20 del 26/09/2019, dato che la gara
del6/10/2019 tra Albanova Calcio e Casoria Calcio 1979 in virtù di provvedimento riportato sul
C.U. 60 del 9/1/2020 dove ne veniva disposta la ripetizione in applicazione dell’art. 10 comma 5
lettera C); sostenendo che l’applicazione di tale provvedimento (adottato dal Giudice Sportivo) e
per lo effetto la mancata partecipazione del calciatore alla gara in parola non poteva essere
computata ai fini dello scomputo della squalifica, in applicazione dell’ articolo art. 10 comma 5
lettera D) la squalifica andava scontata successivamente alla gara del citato provvedimento;
Questo sostituto Giudice Sportivo, preliminarmente dispone la riunione dei due reclami per
connessione oggettiva e parzialmente soggettiva; dato atto della rituale comunicazione alle
Società della presente decisione, ai sensi dell’art. 67 CGS; esperiti gli opportuni accertamenti exofficio è emerso che, il calciatore Lepre Enzo dalla data di pubblicazione del C.U. n. 20 del
26/9/2019 con il quale gli venivano comminate le due giornate di squalifica non ha preso parte e
non veniva iscritto in distinta di gara per le seguenti gare: 28/9/2019 U.S. Mariglianese – Albanova
Calcio – 6/10/2019 Albanova Calcio – Casoria Calcio 1979 – 13/10/2019 Nuova Napoli Nord –
Albanova Calcio; ergo alla data dello svolgimento delle gare oggetto di reclamo ovvero: Albanova
Calcio – Barano Calcio del 12/1/2020 e Mondragone Calcio – Albanova Calcio 19/1/2020 il predetto calciatore aveva regolarmente scontato le due giornate di squalifica nelle gare del
28/9/2019 e 13/10/2019 (innanzi citate) a prescindere dalla gara del 6/10/2019 successivamente
posta a ripetizione dal Giudice Sportivo; alla luce di quanto innanzi non trova applicazione ne l’art.
10 comma 5 lettera C) ne l’applicazione dell’art. 10 comma 5 lettera D) stante l’ininfluenza della
gara ripetuta ai fini del computo della squalifica, in limine litis si rileva inoltre l’errata
interpretazione in cui sono incorsi i ricorrenti allorquando chiedono applicarsi l’art. 10 comma 5
lettere D ad un’ipotesi ritenuta dal Sostituto Giudice Sportivo disciplinata dall’art. 10 comma 5
lettera C) ovvero ripetizione e non annullamento della gara, tant’è che sono stati confermati i
provvedimenti disciplinari a carico dei singoli tesserati; PQM il Sostituto Giudice Sportivo Avv.
Raffaele Barone delibera di rigettare i reclami così come proposti in quanto infondati in fatto e in
diritto; per lo effetto conferma i punteggio acquisiti sul terreno di gioco rispettivamente nelle gare
Albanova Calcio – Barano Calcio 3-1 e Mondragone Calcio – Albanova Calcio 0-0, conferma i
provvedimenti disciplinari delle gare in menzione pubblicati sui rispettivi C.U., ordina incamerarsi
le rispettive tasse di reclamo.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Raffaele Barone


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