RICORSO SESSANA. Ecco l’esito del reclamo contro il Castelpoto



Esito positivo per quanto concerne il ricorso della Sessana presentato dopo la prima gara di campionato contro il Castelpoto. Ecco la decisione del Giudice Sportivo.

GARA DEL 3/10/2020 SESSANA – CASTELPOTO



Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti
dalla società Sessana con i quali ha censurato la posizione irregolare ai fini disciplinari di n.2 Calciatori della società Castelpoto e nello specifico dei sig. Valente Simone (nato il 5/12/1990) e Martignetti Michelangelo (20/12/2003) i quali in tesi della reclamante avrebbero dovuto scontare un turno di squalifica per recidiva in ammonizione (quinta infrazione) risalente allo campionato scorso 2019/2020 allorquando militavano in altra società; ritualmente evocata la società reclamata non ha presentato memorie difensive; tanto premesso esperiti gli opportuni accertamenti presso gli uffici del C.R. Campania è emerso che i calciatori in parola sono stati squalificati giusta C.U. n. 81 del 5/3/2020, pag. 1552 e pag.1540, e che, in conseguenza della sospensione delle attività agonistiche disposta con C.U. 273 del 9/3/2020, la prima gara utile per scontare la squalifica ex. art 19 e 21 C.G.S. (avendo gli stessi calciatori cambiato la Società di appartenenza) sarebbe dovuta essere proprio quella oggetto di reclamo, disputata 3/10/2020; a tale gara, invece, i suddetti calciatori hanno preso parte come emerge dagli atti ufficiali di gara (vedi sezione calciatori sostituti: 1º secondo tempo esce Bonito Franceso Pio entra Martignetti Michelangelo – 32º Secondo tempo esce Simone Valente entra Amabile Wagner). P.Q.M., dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell’art. 67 CGS, a scioglimento della riserva del C.U. n. 29 dell’8 ottobre 2020, pag. 468, delibera di accogliere il reclamo proposto e per l’effetto di infliggere alla società Castelpoto in applicazione dell’art.10 C.G.S., comma 1, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, in favore della società reclamante; in applicazione dell’art.8 comma 1 lettera B) l’ammenda di euro 150,00 per la condotta di cui sopra; commina la sanzione dell’inibizione al dirigente accompagnatore Sig. Muccio Gianluca fino al 22/10/2020 e della squalifica ai calciatori Valente Simone e Martignetti Michelangelo per una gara effettiva, oltre quella ancora in essere. Ordina restituire il contributo di accesso alla giustizia sportiva.


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