Il Real Aversa vince anche sulle carte federali, respinto il ricorso del Casalnuovo



Guglielmo Pellegrino, presidente del Real Aversa

Il Real Agro Aversa vince ancora, questa volta sulle carte federali per confermare il risultato sul campo della sfida giocata lo scorso 15 Febbraio contro il Madrigal Casalnuovo. Il GST, infatti, ha infatti rigettato il ricorso degli ospiti in cui si faceva riferimento ad un errore tecnico dell’arbitro. La società normanna del presidente Guglielmo Pellegrino attraverso il proprio ds Paolo Filosa e con la collaborazione dell’avv.

Paolo Filosa

Giovanni Buonamano ha subito preso posizione relativamente al preannuncio di reclamo sviluppando nei tre giorni successivi le memorie difensive in merito all’episodio a cui si era appellato il club casalnuovese. In merito a situazioni di questo genere, come da regolamento, nelle categorie dilettantistiche la prova tv non può essere presa in considerazione.



Giovanni Buonamano

“E’ stata l’ennesima vittoria sulle carte federali del Real Agro Aversa – afferma l’avv. Giovanni Buonamano – che prontamente si è attivata presentando le proprie memorie, fondamentali ai fini del giudizio del giudice sportivo”.

GARA DEL 15/ 2/2020 REAL AGRO AVERSA – MADRIGAL CASALNUOVO

Il Sostituto Giudice sportivo avv. Raffaele Barone, facendo seguito al contenuto del C.U. GST 25 del 27.02.2020, pag. 60; completata l’attività istruttoria; sentiti a chiarimenti, alla presenza del Rappresentante AIA, il DDG, l’AA1, e l’AA2, i quali hanno riferito minuziosamente sull’episodio verificatosi, alla base del reclamo, precisando in modo univoco e non discordante che al 43 del II tempo di gioco, sul punteggio di 1/1 è stato ammonito il calciatore n. 20 Mignone Raffaele della Società Madrigal Casalnuovo ed il DDG nell’erronea convinzione che fosse già stato ammonito, estraeva anche il cartellino rosso; all’atto della annotazione del provvedimento sul proprio taccuino, l’Arbitro prendeva atto che trattavasi della prima ammonizione comminata al predetto calciatore e, dopo un rapido cenno di intesa con l’AA1, provvedeva a notiziare i capitani delle due squadre dell’accaduto (che hanno preso ben nota di tanto), facendo riprendere il gioco, con la presenza in campo del calciatore Mignone; la terna, univocamente, ha precisato che nessun Dirigente (di entrambe le Società) ha protestato e che nei rispettivi taccuini il Sig. Mignone non risultava ammonito; dalle risultanze istruttorie è emersa ‘insussistenza dell’errore tecnico censurato dalla Società reclamante, stante anche l’inammissibilità, in tale sede, della prova video prodotta dalla reclamante, in quanto non rientra nelle casistiche previste dall’art. 58 commi 1 e 2 CGS; P.Q.M. a scioglimento della riserva assunta con C.U.
F.I.G.C. L.N.D. n. 74 del 20.02.2020, pag. 1431; DELIBERA: di rigettare il reclamo proposto dalla Società Madrigal Casalnuovo e, per l’effetto, omologa il risultato acquisito sul terreno di giuoco di 2/1 in favore del Real Agro Aversa; di confermare, per il resto, il provvedimenti disciplinari assunti in relazione alla gara in epigrafe ed inseriti nel relativo C.U.; ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo
Avv. Raffaele Barone


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