QUERELLE MARCIANISE. Passaggio del testimone da Gallo a Iannotta, un’inibizione e un’ammenda per il club



Una veduta del Progreditur

MARCIANISE – Pubblichiamo la sentenza del comunicato ufficiale numero 45 del Tribunale Federale Territoriale, in merito ad una vicenda riguardante il Marcianise.

Deferimento della Procura Federale della FIGC a carico di:
Il sig. Iannotta Giuseppe n.14.01.1963, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società U.S. Marcianise, per rispondere della violazione degli artt.4 comma 1, 2 commi 1 e 2 in quanto in occasione della audizione resa innanzi al Collaboratore della Procura Federale, dichiarava mendacemente che le dimissioni del Presidente Gallo Vincenzo avvenute in data 23.09.2019 non era stata convocata alcuna assemblea per l’elezione di un nuovo presidente. Dichiarazione non solo smentita dal sig. Salomone nel corso dell’audizione resa al Collaboratore della Procura Federale ma anche in contrasto con il verbale della delibera del consiglio direttivo datata 7.10.2019 ove risulta non solo che il sig. Iannotta era presente ma che lo stesso provvedeva alla sua sottoscrizione e con la memoria inviata in data 23.01.2020 dove si afferma che in data 7.10.2019 si era provveduto a convocare l’assemblea per l’elezione del nuovo Presidente in sostituzione del dimissionario sig. Gallo Vincenzo. Sig. Salomone Cesare – dirigente all’epoca dei fatti dell’ U.S.Marcianise, della violazione degli artt.4 comma 1, 2 commi 1 e 2, anche in relazione all’art.32, comma 1 e 3 del C.G.S., in relazione agli artt.7, comma 1 e 16 dello Statuto Federale, artt.37 comma 1 , 39 comma 2, 95 comma 8 delle NOIF e art.4 del Regolamento della L.N.D., per aver sottoscritto in favore della U.S. Marcianise la richiesta di tesseramento in data 9.10.2019 di alcuni calciatori (n.16) in violazione delle suddette norme perché al momento della richiesta di tesseramento non aveva alcun potere di impegnare la società che spettava esclusivamente al Presidente dimissionario sig. Gallo Vincenzo. Infatti il verbale della delibera del consiglio direttivo datata 7 10,.2019 con cui è stato nominato Presidente il sig. Giuseppe Iannotta è stato trasmesso all’ufficio del C.R. Campania solo in data 21.11.2019, dopo la sottoscrizione della richiesta di tesseramento dei calciatori sopra indicati avvenuta in data 9.10.2019. La società U.S. Marcianise, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.6, commi 1 e 2 C.G.S. art.2 commi 1 e 2 del C.G.S. di quanto ascritto ai propri tesserati. Il Tribunale federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento proscioglie da ogni addebito il sig. Cesare Salomone; di ritenere responsabili degli addebiti rispettivamente ascritti il Sig. Giuseppe Iannotta la sanzione di mese uno (1) di inibizione e l’US Marcianise € 150,00 di ammenda.




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