Cambia la classifica del girone B di Seconda Categoria: accolto il ricorso del Caiazzo



Giovanni Buonamano

Cambia la classifica del girone B di Seconda Categoria. La società del Caiazzo infatti, attraverso un ricorso presentato dall’esperto in materia sportiva avv. Giovanni Buonamano, è riuscita a ribaltare il risultato di 1-1 maturato sul campo contro la Polisportiva Faicchio data la posizione irregolare di un calciatore della società sannita. Il Caiazzo vola così a 10 punti portandosi al secondo posto in classifica.

GARA DEL 27/10/2019 CAIAZZO 2018 – POLISPORTIVA FAICCHIO



Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca, preso atto del preannunzio di reclamo presentato per la gara in epigrafe dalla società ASD CAIAZZO 2018, a mezzo pec, in data 28.10.19; letto il reclamo ritualmente inoltrato, a questa Giustizia Sportiva Territoriale, a mezzo pec in data 30.10.19 e, sempre in pari data a mezzo racc.ta postale, alla Società POLISPOTIVA FAICCHIO, da parte della società ASD CAIAZZO 2018, avente ad oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori Colley Sarjaa, del 17.8.98 e Jarju Aboubacarr, del 10.08.2000, schierati dalla Polisportiva Faicchio, nella gara in epigrafe, che non avrebbero potuto prendere parte alla gara in epigrafe in quanto non tesserati; rilevato che la Società reclamata ha presentato controdeduzioni, riferendo che i detti calciatori erano regolarmente tesserati con la Società; espletati i dovuti accertamenti presso l’Ufficio tesseramenti del C.R. Campania; rilevato che il predetto Ufficio, con nota del 14.11.2019, comunicava che il calciatore Colley Sarja, del 17.8.1998, era tesserato con la Società Polisportiva Faicchio con decorrenza dal 5.11.2019 e quindi con data successiva a quella di disputa della gara in oggetto, mentre il calciatore Jarju Aboubacarr era tesserato con la predetta Società con decorrenza dal 25.10.19 e quindi in data antecedente alla disputa della gara; dato atto che in data 14.11.19 la Segreteria del GST ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 67 del vigente CGS, a comunicare alle Società in epigrafe la data fissata per la pronunzia. Questo Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 37 del 31.10.2019, visti gli artt. 139-49-53 e 67 del CGS, così DELIBERA: risultando il reclamo proposto dalla società ASD CAIAZZO 2018 parzialmente fondato, lo accoglie e per l’effetto commina: – alla società POLISPOTIVA FAICCHIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 a favore della società ASD CAIAZZO 2018, fermi restanti i provvedimenti già adottati in sede disciplinare e pubblicati sul relativo C.U.;-a carico del calciatore Colley Sarja la squalifica per una giornata di gara ;- a carico del Dirigente accompagnatore della Società Polisportiva Faicchio, Sig. Martorella Giovanni, l’inibizione fino al 18.12.2019, per aver inserito e fatto prendere parte alla gara in questione, un calciatore non tesserato;- alla Società Polisportiva Faicchio l’ammenda di euro 100,00; Nulla per la tassa non versata.


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