Gladiator-Sibilla, ecco l’esito del ricorso



Soccer and justiceE’ arrivato l’esito del ricorso inoltrato dal Gladiator dopo la sconfitta interna subita il 16 novembre scorso (2-5) con la Sibilla Soccer. I neroazzurri contestavano la presenza in campo di Antonio Greco che avrebbe dovuto saltare il match per squalifica. Turno di stop osservato in occasione della partita contro il Miano del 13 settembre 2014. Ecco il comunicato ufficiale:

Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. 47 del 20.11.2014 pag. 827/828, visto il reclamo, rilevata la ritualità e la tempestività dello stesso, rileva, che lo stesso nel merito è infondato e pertanto meritevole di rigetto. La società reclamante si duole che la soc. Sibilla Soccer abbia fatto partecipare alla gara un calciatore, Greco Antonio nato il 22.09.1986 sebbene lo stesso fosse in corso di squalifica, residuata dal precedente anno calcistico, come pubblicato sul C.U. 89 del 11.4.2014 pag. 2152, allorquando il su indicato calciatore era tesserato per la società Mons Prochyta Calcio, e non avendo partecipato a gare di play off o
play out la squalifica era da considerare ancora da scontare. La reclamante deduce inoltre che il su indicato calciatore sarebbe stato tesserato dalla società Sibilla Soccer in data successiva alla data di disputa della prima gara di campionato della corrente stagione sportiva e pertanto avendo poi disputato o inserito in distinta per le gare di campionato disputate fino alla gara de qua, non avrebbe scontato la squalifica residuata dal precedente anno pur versando pertanto in posizione irregolare ai fini disciplinari. Orbene, esperiti gli opportuni accertamenti presso l’ufficio tesseramento del C.R.C. e dall’esame degli atti ufficiali di gara si evince che il calciatore Greco Antonio nato il 22.09.1986 risulta tesserato per la società Sibilla soccer dall’11.09.2014, e non è stato inserito in distinta della società Sibilla Soccer per la gara di campionato Eccellenza disputata il 13.09.2014 contro la società Miano, scontando debitamente la squalifica residuata dalla precedente stagione sportiva 2013/2014. Per tali motivi



DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto, omologa il risultato acquisito sul campo Gladiator – Sibilla Soccer 2-5 e dispone l’addebito della tassa sul conto della reclamante.


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