Ricorso Hermes Casagiove-US Vico: la sentenza del Giudice Sportivo cambia la classifica



Il presidente dell'Hermes Casagiove Michele Corsale (foto Domenico Vastante)
Il presidente dell’Hermes Casagiove Michele Corsale (foto Domenico Vastante)

Il Giudice Sportivo ha accolto il ricorso presentato dall’Hermes Casagiove, in merito alla gara della prima giornata di campionato contro il Rinascita US Vico, che finì 3-3 al “Comunale” di Palma Campania (per maggiori informazioni, leggi qui: https://www.sportcasertano.it/14-09-2013/calcio/promoz/77914/pareggio-pirotecnico-a-palma-nel-finale-rischia-il-casagiove/). La società giallorossa del presidente Michele Corsale ha scovato la posizione irregolare di Gaetano Bracale, calciatore napoletano che non aveva scontato un turno di squalifica, per una sanzione ricevuta la passata stagione quando giocava nella Sangennarese. Con questa vittoria i giallorossi balzano al primo posto in classifica. 

LA NUOVA CLASSIFICA DEL GIRONE A DI PROMOZIONE



Hermes Casagiove 12, Ortese 10, San Vitaliano 10, Sessana 9*, Cellole 6, Sporting Nola 6, Vitulazio 6*, Cimitile 5, Rinascita US Vico 4, Boys Caserta Academy 3, Real San Felice 3, Sant’Arpino 3, Villa Literno 3, Zupo Teano 3, San Marco Evangelista 2, Summa Rionale Trieste 0

 

LA SENTENZA DEL GIUDICE SPORTIVO

 Il G.S.T., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Hermes F.C. Casagiove per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Bracale Gaetano (nato l’8.10.1988); esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva la fondatezza dell’atto. Invero, come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 112 del 30.05.2013, pag. 2536, del C.R. Campania il nominato calciatore, nella gara del 25.05.2013 Sangennarese / Juvenes Scisciano (ultima, della stagione sportiva 2012/2013, del Campionato Regionale di Prima Categoria), veniva sanzionato da questo Giudice Sportivo Territoriale con la squalifica per una giornata di gara, quale calciatore non espulso dal campo, per recidività in ammonizioni (Xl infrazione). Tale squalifica, non rientrando nell’ambito di applicazione della cosiddetta squalifica automatica, che consegue all’espulsione dal campo di un calciatore, avrebbe dovuto essere scontata in occasione della prima gara ufficiale della nuova società di appartenenza (Rinascita U.S. Vico), immediatamente successiva a quella della pubblicazione della sanzione sul citato Comunicato Ufficiale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 6, C.G.S., la squalifica a suo carico avrebbe dovuto essere, quindi, espiata esattamente in occasione della prima giornata di Campionato della stagione sportiva 2013/2014 (ovvero, per la gara in epigrafe). Per quel che concerne l’anno sportivo in corso, egli è stato inserito in distinta (presupposto giuridico-sportivo per non scontare la sanzione) ed ha partecipato alla gara oggetto del reclamo in esame. Di conseguenza, in ragione del principio cosiddetto della “perpetuatio santionatoria”, il nominato calciatore Bracale Gaetano ha partecipato, alla gara de qua, non avendone titolo, non avendo scontato la giornata di squalifica a suo carico e, dunque, versando in posizione irregolare agli effetti disciplinari. La società Rinascita U.S. Vico deve essere, pertanto, sottoposta alle sanzioni previste dall’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia sportiva. Per tali motivi:

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società Hermes F.C. Casagiove, di infliggere, a carico della società Rinascita U.S. Vico, ai sensi e per gli effetti di cui alI’art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale, sig. Ciccone Vincenzo, fino al 4.11.2013, di squalificare, per ulteriori due giornate di gara, il calciatore Bracale Gaetano nonché l’ammenda di euro 200.00 a carico della società Rinascita U.S. Vico, per aver permesso ad un calciatore in corso di squalifica, di prendere parte alla gara in epigrafe; 


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