Accolto reclamo della Mariglianese. Mondragone condannato dal giudice sportivo



Giudice Sportivo

RECLAMO COMPRENSORIO MARIGLIANESE – GARA COMPRENSORIO MARIGLIANESE –

SAN PIO MONDRAGONE DEL 26/9/12 PROM.



Il G.S.T., visto il reclamo, ritualmente proposto, per i motivi di reclamo relativi alla supposta violazione della norma sui limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età, rileva nel merito che lo stesso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La reclamante si duole che la società San Pio Mondragone, sebbene avesse iniziato la gara schierando in campo i tre calciatori ricompresi nella fascia d’età indicata, cioè nati rispettivamente dal 1° gennaio 1993, dal 1° gennaio 1994 e dal 1° gennaio 1995, nel corso della gara, abbia poi effettuato la sostituzione del calciatore Iaccarino Luigi (nato il 22.2.1993) con il calciatore Cardillo Costantino (nato il 28.6.1984), quest’ultimo calciatore non ricompreso nella stessa fascia d’età. Sulla base di tale circostanza, la reclamante ha chiesto l’applicazione dell’art. 17 del C.G.S. Orbene, dagli atti ufficiali di gara e dalla documentazione acquisita presso l’ufficio tesseramento del C.R. Campania, emerge che il sig.Iaccarino Luigi (22.2.1993) inserito in distinta al n. 7, tesserato per la società San Pio Mondragone, è stato sostituito al 1° minuto del secondo tempo d al calciatore Cardillo Costantino (28/6/1984). Di conseguenza la partecipazione di quest’ultimo calciatore in sostituzione di un calciatore classe1993, alla gara in epigrafe ha comportato, da parte della società San Pio Mondragone, la violazione della norma sui limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età, così come pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2012, pagg. 24 / 25. Per tutto quanto innanzi esposto, in applicazione dell’art. 17 del C.G.S.

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società Comprensorio Mariglianese, di infliggere alla società San Pio Mondragone la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.


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