GIUDICE SPORTIVO. Dieci società del girone C multate, sanzionato il ds della Casertana. Un assente per il Giugliano



Degli Esposti

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 15 e 16 Aprile 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 APRILE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (CASERTANA)
per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto usciva dall’area tecnica, si avvicinava a quest’ultimo e protestava con veemenza per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
YABRE MOUSTAPHA (GIUGLIANO)

 

AMMENDA € 3.500,00 – BENEVENTO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, tra il 27° e 30° minuto del primo tempo, trenta petardi di cui venti nel recinto di gioco e dieci sul terreno di gioco, dieci fumogeni sul terreno di gioco e quindici fumogeni nel recinto di gioco, determinando, con tali condotte, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa tre minuti (onde consentire ai Vigili del Fuoco di sgomberare il campo dal predetto materiale), la bruciatura del manto erboso sintetico, la rottura di due tubazioni idratanti, di una manichetta idrante e di un telone copri LED pubblicitari;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, esposto, dal 27° minuto del primo tempo per tre minuti, uno striscione contenente una frase offensiva nei confronti dei tifosi avversari.

AMMENDA € 2.500,00 – CATANIA
A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), posizionati nel Settore Curva NordSettore Superiore Rosso e Inferiore Azzurro intonato al 26° minuto del primo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante, ripetuti per tre minuti;
B) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (80%), posizionati nel Settore Curva Sud – Settore Superiore Rosso e Inferiore Azzurro intonato:
1. al 29° e al 45° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante; ripetuti nella prima circostanza per due minuti e una volta nella seconda circostanza;
2. al 38° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari

POTENZA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 43° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco (determinando, con tale condotta, una breve sospensione della gara, per consentire la relativa rimozione da parte dei Vigili del Fuoco), una bottiglietta d’acqua vuota, una bottiglietta in vetro, un contenitore in plastica di Caffè Borghetti e un fischietto di metallo, senza conseguenze;
B) per avere alcuni suoi sostenitori (nella misura di 3/4) posizionati nel Settore Tribuna, intonato, per tutta la durata della gara, cori gravemente offensivi nei confronti dell’Assistente Arbitrale n.1;

AMMENDA € 2.000,00 – JUVE STABIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva San Marco, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. al 2° minuto del primo tempo, acceso all’interno del Settore Curva San Marco, numerosibengala e fumogeni determinando, con tale condotta, una sospensione della gara di tre minuti da parte dell’Arbitro, in attesa che tornasse una corretta visibilità;
2. al 20° minuto del primo tempo, lanciato un fumogeno ai piedi della recinzione che separa la Curva dal terreno di gioco, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, senza conseguenze;

AMMENDA € 1.500,00 – BRINDISI
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, prima dell’inizio della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, così determinando, con tale condotta, il ritardo dell’inizio della gara di un minuto per consentire la relativa rimozione da parte dei Vigili del Fuoco e, al 9° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1°, 2°, 41° e 42° minuto del primo tempo, quattro petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.)

AMMENDA € 800,00 – AVELLINO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 36° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Terminio e Montevergine, intonato, al 39° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per circa un minuto.

AMMENDA € 700,00 – TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 2° e 9° minuto del primo tempo, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, che non si sono verificate conseguenze dannose, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).

AMMENDA € 500,00 AUDACE CERIGNOLA
per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, a fine gara, un coro oltraggioso nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per tre volte

AMMENDA € 300,00 – VIRTUS FRANCAVILLA
per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.


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