GIUDICE SPORTIVO. Epiteto razzista costa caro al Cerignola, sanzione per Juve Stabia e altre cinque società



Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 1 Aprile 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

AMMENDA € 3.000,00 AUDACE CERIGNOLA per avere un suo sostenitore, posizionato all’interno del Settore Tribuna (occupato da circa 800 sostenitori) e portatosi a ridosso della recinzione adiacente l’imbocco del tunnel che conduce agli spogliatoi, al termine della gara, mentre la Quaterna Arbitrale e le Squadre rientravano negli spogliatoi, proferito un epiteto razzista, ripetuto per due volte, nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della vicenda, connotata da particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione necessario per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 28, comma 4 e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n. 1, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r. c.c.).



AMMENDA € 2.000,00 JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’avere lanciato, al 32° e 33° minuto della gara, due fumogeni spenti sul terreno di gioco, al 21° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze; 2. nell’essere alcuni suoi sostenitori (circa 25-30, in prevalenza bambini) entrati nel recinto di gioco, dopo avere scavalcato la recinzione, per festeggiare la vittoria della propria squadra, senza alcuna conseguenza pregiudizievole;
3. nell’avere acceso, prima dell’inizio della gara, alcuni fumogeni determinando, con tale condotta, un ritardo di circa due minuti nell’avvio della gara, in attesa che tornasse una corretta visibilità. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.400,00 ACR MESSINA per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e tenuto conto dei precedenti specifici a carico della società sanzionata (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 800,00 LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato due petardi nel recinto di gioco, uno al 13° minuto del primo tempo e l’altro al 9° minuto del secondo tempo, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 800,00 POTENZA per avere, i suoi sostenitori, al 1° minuto del tempo, lanciato sul terreno di gioco numerosi coriandoli e rotoli di carta determinando, con tale condotta, una sospensione della gara da parte dell’Arbitro per due minuti circa. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00 GIUGLIANO per avere, a fine gara, all’interno degli spogliatoi, i suoi tesserati lanciato due bottiglie di plastica in aria, danneggiando il soffitto in cartongesso. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00 BENEVENTO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

 

 

 

 

 

 


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