GIUDICE SPORTIVO. Graziati i tifosi della Casertana ma non quelli del Taranto



Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, CASERTANA, FOGGIA, L.R. VICENZA, RECANATESE, TARANTO e TRENTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;



– intonato cori offensivi nei confronti di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; – considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

AMMENDA € 3.000,00 TARANTO

A) per avere, la totalità (100%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, prima dell’inizio della gara, per sei volte e, al 31° minuto del primo tempo, per cinque volte, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1. lanciato, durante la gara, undici fumogeni sul terreno di gioco determinando in una occasione, con tale condotta, una breve sospensione della gara da parte dell’Arbitro; 2. lanciato, alla fine del primo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena, senza conseguenze.

C) per avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.


error: Content is protected !!
P