JUVE STABIA A CASERTA SENZA PAGLIUCA. Ecco il motivo della squalifica: vinto il ricorso invece per Romeo

Match molto atteso al “Pinto”



Guido Pagliuca

CASTELLAMMARE DI STABIA – Dal giudice sportivo una notizia positiva ed una negativa per la Juve Stabia. Di favorevole c’è l’accoglimento del ricorso per la posizione di Federico Romeo. Il calciatore, che aveva ricevuto 3 giornate di squalifica dopo l’espulsione rimediata con il Brindisi, torna a disposizione in virtù della riduzione da 3 a 2 giornate della sanzione (ha saltato Catania e Turris): questo consentirà all’atleta stabiese di poter disputare Casertana-Juve Stabia. Un rientro prezioso per le Vespe che potranno contare sul duttile centrocampista classe 2002 (che può agire anche da ala sinistra), autore finora di 3 reti in 7 partite con la doppietta contro il Potenza e la rete singola contro il Monopoli.

SENZA PAGLIUCA. La nota negativa è invece la squalifica per due giornate all’allenatore Guido Pagliuca che, quindi, non potrà sedere in panchina allo stadio “Pinto” di Caserta. Questa è la sentenza del giudice sportivo della Lega Pro che spiega il motivo: “Per avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale in quanto, nonostante i ripetuti richiami, protestava platealmente nei confronti di una decisione arbitrale e, alla notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava minacciosamente al IV Ufficiale reiterando le proteste e venendo allontanato dai propri dirigenti; B) per avere, dopo la condotta sub A), tenuto una condotta non corretta in quanto, nell’uscire dal terreno di gioco, anziché dirigersi verso il tunnel degli spogliatoi, insisteva per uscire dal cancello sito sulla linea laterale opposta, dove era ubicato il Settore Ospiti così determinando una perdita di tempo di ulteriori due minuti di gioco; C) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, dopo essere stato espulso, continuava ad impartire disposizioni tecniche dal punto delle tribune nel quale si era posizionato dopo il suo allontanamento. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. IV Ufficiale)”.




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