CASAL DI PRINCIPE 81033, STANGATA DEL GIUDICE SPORTIVO. Furia biancoazzurra contro le pesanti squalifiche e l’ammenda



Il Casal di Principe 81033

CASAL DI PRINCIPE – Non sono poche le polemiche in quel di Casal di Principe dopo la pubblicazione del comunicato ufficiale della Figc Campania che ha sancito le varie sanzioni riferite agli episodi avvenuti nella scorsa giornata. La squadra, che sul campo aveva terminato la gara sul 2-2 contro la Carditese, si difende non reputando tali sanzioni giuste.

Di seguito il comunicato della Figc:



Il GST visto il rapporto del DDG rilevato che : – al termine della gara, a seguito dell’espulsione comminata ad un calciatore della Società, il DDG veniva accerchiato da tutti i calciatori della Società per contestargli l’operato; – in tale occasione, il calciatore della Società, Cantile Nicola, lo toccava sulla spalla facendolo indietreggiare e lo minacciava di aspettarlo fuori l’impianto;- il DDG mentre, a fatica cercava di raggiungere lo spogliatoio, veniva accerchiato dai tesserati della Società e nel frattempo il dirigente Caterino Raffaele, già espulso, rientrava sul tdg per minacciarlo unitamente a soggetti non iscritti in distinta, ma riconducibili alla Società, che sostavano davanti agli spogliatoi; – ancora mentre come sopra riferito il DDG cercava di raggiungere lo spogliatoio, sempre a causa dell’omessa vigilanza, trovava un soggetto, non iscritto in distinta, ma presentatosi come presidente della Società, che inveiva a voce alta nei suoi confronti ed inoltre lo colpiva più volte sulla spalla, al petto ed inoltre lo minacciava; – il DDG vista la situazione creatasi, richiedeva che fossero chiamati i Carabinieri ma il dirigente Caterino Raffaele e Fabozzo Giovanni, allenatore della Società, disinteressandosi della richiesta inveivano nei suoi confronti; – il Sig. Russo Biagio, dirigente addetto all’ufficiale di gara della Società, che si trovava nello spogliatoio del DDG, per averlo accompagnato, chiudendo la porta, richiedeva al DDG di non menzionare sul referto l’accaduto e di non riportare l’espulsione del calciatore n. 19; – alla risposta negativa del DDG il Russo richiedeva, a suo dire, per evitare problemi seri con i tesserati della società che protestavano fuori dello spogliatoio, che fosse indicato il calciatore avente la maglia n. 13 al posto di quello avente la maglia 19, scrivendo nella motivazione di essersi sbagliato; – a questo punto, il DDG temendo per la sua incolumità riportava sul rapporto di gara quanto richiesto;- nelle more i sostenitori della società continuavano a colpire con calci e pugni la porta dello spogliatoio del DDG. PQM infligge: a) al calciatore, Sig. Cantile Nicola, la squalifica per quattro giornate ex art. 36 CGS comma 1 lettera b); b) al calciatore, Sig. Biondi Filippo, la squalifica per sei giornate. La sanzione ex art. 36 1 comma lettera b) CGS è aggravata per le minacce rivolte al DDG e per avergli indirizzato contro, a fine gara, il pallone; c) al Dirigente accompagnatore, Sig. Caterino Raffaele, l’inibizione fino al 16.03.2022 sanzione aggravata per la mancata collaborazione richiesta dal DDG; d) all’allenatore, Sig. Fabozzo Giovanni, la squalifica per 4 giornate, sanzione aggravata per la mancata collaborazione richiesta dal DDG; e) al dirigente addetto agli ufficiali di gara, Sig. Russo Biagio, l’inibizione fino al 3.5.2022, sanzione ex art. 39 3 comma CGS, aggravata dalla richiesta gravemente antisportiva
effettuata al DDG; f) alla Società l’ammenda di euro 450,00, sanzione aggravata dalla mancata collaborazione posta in atto dai propri dirigenti per porre fine alla situazione creatasi nonché per non aver gli stessi aderito alla richiesta del DDG di far intervenire la Forza Pubblica.


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