CASERTA – Il ricorso realizzato dalla società Aquile Rosanero del presidente Filippo Polcino non ha convinto la Figc Campania ad accettare il reclamo della squadra casertana che consisteva nella ripetizione della partita.
Ecco la decisione del giudice sportivo: “ Il sostituto giudice sportivo territoriale, avvocato Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società Aquile Rosanero Caserta, rispettivamente , in data 20 settembre 2021 ed in data 24 settembre 2021; rilevato che non risulta in atti la prova della trasmissione del preannuncio di reclamo alla società Sessana , in violazione dell’art 67 comma 1 GGS; rilevato, altresì, che, sempre in violazione di detta disposizione, il reclamo è stato proposto oltre il termine dei tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara; PQM dato atto della rituale comunicazione alle società ex art. 67 comma 6 CGS, delibera l’inammissibilità del reclamo e, per l’effetto, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 34 LND C.R. Campania del 23 Settembre 2021 pag. 302, di infliggere alla società Aquile Rosanero Caserta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, in favore della reclamante; di infliggere, inoltre, alla società Aquile Rosanero Caserta la penalizzazione di un punto in classifica, nonché l’ammenda di euro 600,00, trattandosi di prima rinuncia; dispone che la società Aquile Rosanero Caserta versi la somma di euro 300,00 in favore della società Sessana, a titolo di mancato incasso. Ordina incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.”








