Ricorso accolto, il Giudice Sportivo decreta la vittoria a tavolino per l’Hermes Casagiove contro il Comprensorio Casalnuovese. ECCO IL MOTIVO



CASERTA – Da poco Il Comitato Regionale Campania ha pubblicato il comunicato ufficiale numero 29 del 12 ottobre 2017. Il Giudice Sportivo ha decretato la vittoria per 0-3 a tavolino dell’Hermes Casagiove sul Comprensorio Casalnuovese. Sul campo i casalnuovesi vinsero col punteggio di 4-0 ma la società giallorossa del presidente Angelo Rispoli fece ricorso per aver scoperto, grazie al segretario Domenico Vastante, la presunta posizione irregolare di due calciatori, Beneduce Salvatore e De Benedictis Mario, squalificati la stagione scorsa nella semifinale di ritorno del campionato di Under 17 quando giocavano con il Casalnuovo. Il Giudice Sportivo ha accertato che i due giocatori non hanno mai scontato la squalifica ed ha ribaltato il punteggio. Per conoscere la nuova classifica, CLICCA QUI.

ECCO LA SENTENZA DEL COMUNICATO UFFICIALE



Il GST letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Hermes Casagiove con il quale chiede l’assegnazione della vittoria con il risultato 3/0 ai sensi dell’articolo 17 CGS per avere la società Comprensorio Casalnuovese nella gara in epigrafe schierato i calciatori Beneduce Salvatore (nato il 24/4/2000) ed il calciatore De Benedictis Mario (nato il 21/11/2000) entrambi squalificati nella stagione 2016/2017, allorquando militavano nella società Casalnuovo Calcio Campionato Regionale Under 17 giusto C.U. 88 dell’8/6/2017 nella gara Frattese – Casalnuovo Calcio del 4/6/2017 valevole per la fase Play Off del citato campionato, squalificati entrambi per recidiva in ammonizione, e che non avrebbero potuto scontare la squalifica poiché ultima gara disputata nel detto campionato. Esperiti gli opportuni accertamenti, rilevato che i calciatori in parola risultano essere stati tesserati dalla società Comprensorio Casalnuovese a far data entrambi dal 29/8/2017, rilevato altresì che la società Comprensorio Casalnuovese ha disputato le prime due gare di campionato in data 10/9/2017 e 16/9/2017 rispettivamente (Comprensorio Casalnuovese – Olimpia Casalnuovo e Cimitile-Comprensorio Casalnuovo) e che dagli atti ufficiali di gara emerge che ambedue i calciatori siano stati inseriti in distinta ed utilizzati per le menzionate gare e quindi i calciatori non abbiano scontato la squalifica a norma dell’articolo 22 CGS.

PQM il ricorso appare meritevole di accoglimento e va accolto; delibera di confermare i provvedimenti disciplinari già adottati e di infliggere in accoglimento del ricorso presentato la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, in favore della Hermes Casagiove; di comminare l’ammenda di euro 150,00 a carico della società Comprensorio Casalnuovese per aver utilizzato calciatori sottoposti a squalifica, e di inibire fino al 12/11/2017 il Dirigente accompagnatore Di Dato Mario per aver inserito in distinta i calciatori squalificati; delibera, altresì, di squalificare per una gara i calciatori Beneduce Salvatore e De Benedictis Mario per aver preso parte alla gara in corso di squalifica, restituirsi la tassa di reclamo se versata.


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