Gli squalificati di Eccellenza: batosta sul Real Forio



Arrivano le sanzioni disciplinari del giudice sportivo dopo l’ottava giornata del girone di ritorno nel campionato di Eccellenza. Ecco tutte le decisioni

A CARICO DI SOCIETÀ



AMMENDA

Euro 820 REAL FORIO (con obbligo di disputa, a porte chiuse, delle prossime due gare interne, con effetto immediato)

per tutta la durata della gara, propri sostenitori mantenevano un comportamento, unanimemente, ingiurioso, offensivo, minaccioso, intimidatorio, incivile, nei confronti della terna arbitrale, nonché lesivo dell’immagine della stessa terna arbitrale; tali comportamenti hanno offerto uno spettacolo indecoroso per gli altri spettatori, con la conseguenza che l’immagine del “CALCIO” esce danneggiata da simili comportamenti irriguardosi e per nulla edificanti; il gst rileva che gli atteggiamenti di cui sopra si sono reiterati anche fuori della struttura sportiva, lungo il percorso che conduce al Porto e durante le operazioni di imbarco; rileva altresì che solo l’intervento dei Tutori dell’Ordine presenti all’imbarco, evitava che la terna arbitrale venisse aggredita anche fisicamente oltre che verbalmente; si sanziona la Società con l’ammenda di euro 820,00 per i reiterati tentativi di aggressione alla terna arbitrale, per le reiterate offese, ingiurie e minacce alla terna arbitrale, per aver indirizzato verso la AA sputi, sassi ed altri oggetti, non ben identificati, nonché urina e per aver attinto con lo sputi, sassi ed altri oggetti il medesimo AA. Per igravi fatti di cui sopra, si commina alla Società la punizione sportiva della disputa delle prossime due gare casa linghe a porte chiuse, il tutto con effetto immediato.

Euro 100 VIRTUS VOLLA

Lo spogliatoio della terna arbitrale era privo di chiavi.

Euro 20 REAL ALBANOVA

mancanza del cartellone per le sostituzioni.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 1/ 6/2017

MANNA VITO (REAL FORIO)

Con comportamento altamente antisportivo e sleale, aggravato dalla posizione rivestita, entrava senza autorizzazione dello spogliatoio del ddg e con maniera prepotente chiedeva spiegazioni su alcune decisione ed all’invito di allontanarsi, andava via profferendo espressioni offensive nei confronti del ddg.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 30/ 3/2017

MONTI GIUSEPPE (BARANO)

BORRELLI PASQUALE (PORTICI)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MUROLO EMANUELE (PORTICI)

Contravvenendo ai principi di lealtà, sportività e correttezza, entrava sul terreno di giuoco contestando l’operato arbitrale, rivolgendo al DdG frasi offensive ed ingiuriose e lesive dell’immagine dello stesso.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GUADAGNUOLO ROBERTO (PIMONTE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MORA NICOLA (REAL FORIO)

CARNICELLI RAFFAELE (MONDRAGONE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

IACCARINO STEFANO (MARIGLIANESE)

Contravvenendo ai principi di lealtà, sportività e correttezza, intenzionalmente a fine gara, colpiva con uno schiaffo un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

TROFA DAVIDE (REAL FORIO)

FERRARI PIETRO (BARANO)

SOGLIUZZO MARIO (BARANO)

SCARPARO GIANFRANCO (MONDRAGONE)

TULIMIERI KEVIN (SAVOIA)

GREZIO ORAZIO (CASALNUOVO)

CAPUA FERDINANDO (PIMONTE)

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE Componenti: Avv. F. Mottola (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. G.M. Benincasa; Dott. G. De Vincentiiis

RECLAMO DELLA SOCIETÀ PIMONTE 1970 Gara: Pimonte / Real Forio del 5.02.2017 – Eccellenza in riferimento al C.U. 75 del 09/02/2017.

La  Corte  Sportiva  di  Appello  Territoriale,  letto  il ricorso,  nella  persona  del  suo  delegato,  la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dello  stesso.  Invero,  .la  reclamante  si  duole  che  la  sanzione  comminata  dl  G.S.T.  sia  “esagerata” rispetto  alla  condotta tenuta  dal  proprio  calciatore  Inserra  Vittorio  e  che  non  sia  né  sleale  né antisportiva.  Questa  Corte,  sulla base  dei  fatti  acquisiti  e  da  un’attenta  lettura  del  referto  arbitrale, ritiene  che  il  predetto  calciatore  è responsabile  dal  punto  di  vista  disciplinare,  poiché  il  gesto  di trattenere  il  braccio  dell’arbitro  e  le connesse  in giurie  verbali  allo  stesso  sono  comportamenti offensivi  ed  irriguardosi,  ma  gli  stessi  non possono  essere  connotati  dal  requisito  della  slealtà  in quanto non risulta alcun fatto proditorio perpetrato dal tesserato della società. Inoltre, questa Corte ai  fini  della  congruità  della  sanzione,  rileva  anche  che  la “trattenuta  del  braccio”  non  ha  arrecato alcun danno fisico all’arbitro. Per quanto sopra, questa Corte ritiene equa e proporzionata ridurre a cinque gare la squalifica da comminare a carico del calciatore in parola. P.Q.M.  la Corte d’Appello Federale Territoriale  DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Pimonte e di conseguenza ridurre  a  cinque  giornate  la  sanzione  comminata  al calciatore  Inserra  Vittorio;  nulla  per  la tassa non versata.

RECLAMO DELLA SOCIETÀ REAL ALBANOVA
Gara  Isola  di  Procida  /  Real Albanova del  4.02.2017  –  Campionato  Eccellenza,  in riferimento al C.U. 75 del 09/02/2017.

La   Corte   Sportiva   di   Appello   Territoriale,   letto   il   ricorso;   sentita   nella   persona   del   suo rappresentante,  la  società  che  aveva  presentato  rituale  richiesta  di  audizione;  visti  gli  atti  ufficiali, rileva la parziale  fondatezza  dello  stesso.  Invero,  dall’istruttoria  espletata  e  dall’attenta  lettura del referto  di  gara  si evince  che  il  provvedimento  sanzionatorio  reso  dal  primo  giudice  è  eccessivo rispetto  all’effettiva  condotta tenuta  dal  calciatore  della  società  reclamante  e  pertanto  si  ritiene ricondurla ad equità in modo proporzionale ai fatti contestati. P.Q.M. la Corte d’Appello Federale Territoriale  DELIBERA in parziale riforma della decisione del primo giudice di ridurre la sanzione a quattro effettive giornate di gara a carico di Vincenzo Di Ruocco; nulla per la tassa a carico.


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