Arriva la decisione del Giudice Sportivo sul ricorso del Gladiator contro il Gragnano: ECCO LA SENTENZA



SANTA MARIA CAPUA VETERE – In mattinata il Gladiator attendeva con ansia il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti per venire a conoscenza della sentenza del Giudice Sportivo in merito al ricordo presentato dalla società neroazzurra, in merito al match perso a Gragnano col punteggio di 4-0. Dopo oltre due mesi di verifiche, il Giudice Sportivo ha convalidato il risultato del campo perché, anche se il segretario neroazzurro Carmine Landolfo ha riscontrato l’errore dell’arbitro nella trascrizione di una sostituzione (il numero 18 Vincenzo Liccardi classe ‘96 al posto del numero 16 Salvatore Passariello classe ‘97, con conseguente problematica relativa agli under), la Lega ha pubblicato che “da univoci e convergenti riscontri istruttori risulta provato che il calciatore subentrato è il numero 16 Salvatore Passariello, classe ’97 che è subentrato al posto dell’altro ’97 Alessandro Manna”. Una sentenza che fa discutere a Santa Maria Capua Vetere, perché tutti si chiedono quali siano gli univoci e convergenti riscontri istruttori riferiti dalla Lega, considerando che il referto arbitrale è quello che fa fede per l’omologazione di un risultato e per la conoscenza delle informazioni ufficiali di una gara. Di certo va detto che il segretario neroazzurro ha fatto riferimento ad un errore marchiano dell’arbitro ma il Giudice Sportivo ha fatto appello ad un escamotage per chiarire quello che è avvenuto in campo.

LA SENTENZA DELLA LEGA IN MERITON A CITTA’ DI GRAGNANO -GLADIATOR



Il Giudice Sportivo

-letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dall’ A.S.D. GLADIATOR, con il quale si chiede sia inflitta alla A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del C.G.S., per avere detta società violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo tempo, la norma sull’impiego dei calciatori “giovani”;

– rilevato che, in particolare, la reclamante afferma che la sostituzione del n. 11 Manna Giuseppe (classe ’97) con il n. 18 Liccardi Vincenzo, effettuata al 42′ del secondo tempo avrebbe determinato la violazione dell’obbligo d’impiegare, per l’intera durata della gara, almeno 2 calciatori nati dal 1º gennaio 1997, così come previsto dal C.U. n. 1, del 1 luglio 2016, lettera c) del Dipartimento Interregionale, poiché il calciatore Liccardi Vincenzo, tesserato per l’ A.S.D. CITTÃ DI GRAGNANO con matricola n. 4885805, sarebbe nato il 9.1.1996 e non il 9.1.1997 come dichiarato nella distinta consegnata all’arbitro.

-lette le memorie fatte pervenire dalla A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO, entro il termine previsto dall’art. 21, C.G.S., con la quale si contestano i fatti descritti dalla società reclamante ed, in particolare, si sostiene che al 42′ del secondo tempo il calciatore n.11 Manna Giuseppe sarebbe stato sostituito non con il n. 18 Liccardi Vincenzo, bensì con altro calciatore, ossia il n. 16 Passariello Salvatore;

-atteso che, in ragione della non sufficiente esaustività delle evidenze istruttorie, in data 5 gennaio 2017, codesto Giudice Sportivo trasmetteva gli atti relativi alla gara in oggetto alla procura federale affinché fossero svolti tutti gli accertamenti diretti a verificare le modalità e i tempi del riconoscimento, da parte del Direttore di gara, dei calciatori inseriti nella distinta della A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO, nonché l’identità dei calciatori impiegati nel corso della gara, compresi quelli sostituiti.

-rilevato che, con comunicazione del 21 febbraio 2017, la procura federale inviava gli esiti degli accertamenti richiesti, dai quali, per quanto utile ai fini del decidere, emerge con inequivoca chiarezza che:

benché gli atti ufficiali di gara riportino che al 42″ s.t. il Gragnano sostituiva il n. 11 con il n. 18, in realtà, da univoci e convergenti riscontri istruttori risulta provato che il calciatore subentrante era il n. 16 Passariello Salvatore, nato l’1.4.1997.

Sono gli ufficiali di gara ad essere incorsi in errore nell’annotare un numero di maglia diverso da quello effettivamente visibile sulla maglia del calciatore subentrante

P.Q.M.

Delibera:

1) di respingere il reclamo;

2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:

A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO -A.S.D. GLADIATOR 4-0;

3) di addebitare sul conto della A.S.D. GLADIATOR la tassa di reclamo.


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