Lega Pro, ecco le decisioni del giudice sportivo: 12 squalificati, multe salate per Melfi e Lecce



squalificati-lega-pro-CArrivano le decisioni del giudice sportivo di Lega Pro dopo l’ottava giornata di campionato. Due turni a Pezzella, Marruocco, Kosnic

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE



PEZZELLA LUIGI (CASERTANA S.R.L.) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.

MARRUOCCO VINCENZO (PAGANESE CALCIO 1926 SRL) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.

KOSNIC JEVREM (URBS REGGINA 1914 S.R.L.) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

POZZEBON DEMIRO (A.C.R. MESSINA S.R.L.) per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario.

EMPEREUR ALAN (FOGGIA CALCIO S.R.L.) per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario.

PREZIOSO MARIO FRANCESCO (FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

ALCIBIADE RAFFAELE (PAGANESE CALCIO 1926 SRL) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

ALBADORO DIEGO (UNICUSANO FONDICALCIO SRL) per simulazione di fallo e per condotta non regolamentare.

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

CARILLO LUIGI (AKRAGAS CITTADEITEMPLI)

SIGNORINI ANDREA (UNICUSANO FONDICALCIO SRL)

AMMENDE

 

€ 2.500,00 MELFI S.R.L. perché propri sostenitori, al termine della gara, accompagnavano il rientro della terna arbitrale negli spogliatoi facendoli segno di reiterati insulti ed al lancio di una bottiglietta d’acqua semipiena che cadeva nelle adiacenze del direttore di gara; i medesimi lanciavano una bottiglietta piena d’acqua in direzione di calciatori della squadra avversaria, senza conseguenze.

€ 2.000,00 LECCE SPA perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere prima dell’inizio della gara nel recinto di gioco un petardo di notevole potenza.

€ 1.500,00 MATERA CALCIO S.R.L. per indebita presenza sul terreno di gioco, prima dell’inizio della gara e negli spogliatoi nell’intervallo, di persona non identificata ma riconducibile alla società.

€ 1.000,00 CATANIA SPA perché propri sostenitori in campo avverso introducevano, accendevano e lanciavano sul terreno di gioco due fumogeni, senza conseguenze.

€ 1.000,00 FRANCAVILLA CALCIO S.R.L. perché propri sostenitori in campo avverso due volte durante la gara intonavano cori offensivi verso le forze dell’ordine.

€ 1.000,00 MONOPOLI 1966 S.R.L. perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo, senza conseguenze.


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