Ecco il verdetto del giudice sportivo riguardo la gara tra Herculaneum e Stasia Soccer



giudice-sportivopromozione-6Con il comunicato ufficiale n° 102 diramato poco fa, il Giudice Sportivo si è espresso in merito al reclamo presentato dalla società Herculaneum, in merito alla posizione del calciatore dello Stasia Soccer, Paolino Nucci, nella gara della 19^ giornata del Girone A di Eccellenza, terminata 2-2. Il reclamo dei granata è stato respinto, pertanto il 2-2 maturato sul campo è stato omologato e alle due società in questione viene assegnato un punto a testa. Gli ercolanesi salgono a quota 56 in classifica, ma il distacco di 12 punti dalla Sessana li obbliga comunque a vincere nello scontro diretto di sabato al ‘Solaro’ per acciuffare i play-off. Invece per lo Stasia Soccer il punto guadagnato significa salvezza matematica, dato che salendo ora a 35 punti, gli anastasiani potrebbero essere raggiunti soltanto dal San Giorgio e Isola di Procida, contro cui vantano però una migliore posizione negli scontri diretti. Ecco la classifica aggiornata dopo l’esito del reclamo:

CLASSIFICA



Turris 72, Sessana 68, A.V. Herculaneum 56, Virtus Volla 47, Portici 40, San Marco Trotti 40, Gladiator 40, Campania Ponticelli 36*, Sibilla Soccer 35*, Stasia Soccer 35, San Giorgio 32, Isola di Procida 32, Real Forio 30, Hermes Casagiove 28,  Quarto 25,  Puteolana 1909  24.

Ecco la sentenza del Giudice Sportivo

RECLAMO A.V. HERCULANEUM 1924 – GARA HERCULANEUM 1924 / STASIA SOCCER DEL 25.01.2015

Il G.S.T., letto il reclamo proposto dalla società A.V. Herculaneum 1924, esperiti gli opportuni accertamenti, rileva che il reclamo medesimo è infondato e, pertanto, va rigettato. La reclamante si duole che la società Stasia Soccer abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe il calciatore Paolino Nucci (nato il 15.04.1982), sebbene questi fosse in corso di squalifica per tre gare (quale calciatore espulso dal campo nella gara Play-Off del 4.05.2014: Stasia Soccer / Virtus Volla), come dal Comunicato Ufficiale n. 99 dell’8.05.2014, pag. 2298 (in ordine alla stagione sportiva 2013/2014), avendo scontato solo due delle tre giornate di squalifica, e precisamente la prima nella gara dell’11 maggio 2014 (stagione sportiva 2013/2014) e la seconda nella prima giornata del Campionato Regionale 2014/2015 di Eccellenza, disputata il 14 settembre 2014. La reclamante, dunque, lamentava la circostanza che la residua giornata di squalifica non fosse stata ancora scontata, avendo, il calciatore Paolino Nucci, partecipato a tutte le gare del Campionato di Eccellenza 2014/2015, dalla seconda giornata con la sola esclusione della gara del 14 dicembre 2014, perché squalificato per una giornata di gara (C.U. n. 58 dell’11 dicembre 2014, pag. 1029). Orbene, dall’esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti, il calciatore Nucci Paolino scontava la prima giornata di squalifica nella seconda gara di play-off dell’11.05.2014 “Quarto / Stasia Soccer” (stagione sportiva 2013/2014). In data 1° luglio 2014 il calciatore Nucci Paolino veniva svincolato dalla società Stasia Soccer e, in data 6 settembre 2014, veniva tesserato dalla società Puteolana1902 Internapoli, società partecipante al Campionato Interregionale (Serie D). Con nota del 14 aprile 2015 del Dipartimento Interregionale della L.N.D., al quale questo G.S.T. aveva chiesto le relative informazioni, è emerso che il calciatore Paolino Nucci ha scontato la seconda e terza giornata di squalifica, che gli residuavano dalla stagione precedente, non avendo partecipato, ne essendo stato inserito nelle distinte di gara della società Puteolana1902 Internapoli, relative alle prime due gare del Campionato Interregionale 2014/2015: Puteolana1902 Internapoli / San Severo del 7 settembre 2014 e Manfredonia / Puteolana1902 Internapoli del 14 settembre 2014. In data 16 settembre 2014 il nominato calciatore Nucci veniva trasferito, a titolo temporaneo, alla società Stasia Soccer, non avendo più alcuna sanzione da scontare. Tanto premesso, avendo il calciatore Paolino Nucci scontato integralmente la sanzione della squalifica a suo carico, la sua partecipazione alla gara in epigrafe è da considerarsi regolare agli effetti disciplinari. Per tali motivi

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società A.V. Herculaneum 1924 e di omologare il risultato di 2 a 2 (acquisito sul campo); dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società.


error: Content is protected !!
P