Vittoria a tavolino per il San Marco Evangelista contro il Monteruscello



Giudice Sportivo
Il reclamo ritualmente preannunciato e proposto, nel merito rileva che lo stesso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La reclamante si duole che sebbene la gara fosse fissata per il giorno 25.11.2012, con inizio alle ore 12.30, sul campo S. Artema di Pozzuoli (come da variazione dell’orario federale dalla medesima richiesto), non aveva inizio poiché nonostante fossero trascorsi i 45’ di attesa previsti dal Regolamento di Giuoco del Calcio quale termine massimo di attesa di una società assente o ritardataria, il terreno di gioco non era disponibile e pertanto, chiedeva l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, a carico della società Monteruscello. Orbene, letto il referto arbitrale ed il supplemento allo stesso, inviato a questo Giudice, esperiti gli opportuni accertamenti si rileva che la gara non ha avuto inizio poiché sebbene l’orario di inizio della gara fosse fissato per le ore 12,30, il terreno di gioco era occupato da altra gara, iniziata alle ore 10,25 valida per il campionato Giovanissimi Regionali, tra Monteruscello e Domenico Luongo, (tale gara doveva iniziare alle ore 10,15 del 25.11.2012, giusta richiesta avanzata dalla stessa società Monteruscello, a mezzo fax, del 22.11.2012). Terminata tale gara, alle ore 11,55, ne ha avuto inizio un’altra della categoria Giovanissimi Fascia B tra Monteruscello e Marano Calcio terminata alle 13,22 (anche questa gara, su richiesta della società Monteruscello, era stata fissata come orario di inizio alle 11,30). Orbene se la gara fosse iniziata all’orario richiesto, trattandosi di gara che prevede la complessiva durata di 70’, e un pur breve periodo di riposo, non sarebbe mai potuta finire prima di 75’ a decorrere dalle ore 11,30 e quindi l’orario di inizio della gara de qua, era già slittato come minimo di 15’. Ovviamente lo svolgimento delle gare, come ampiamente prevedibile, può prevedere lo slittamento di alcuni minuti per varie ragioni, che nell’organizzazione di eventi sportivi devono essere calcolati prima di richiedere lo spostamento di inizio gara rispetto all’orario federale. Rilevato che l’organizzazione della gara incombe sulla società locale, e tenuto conto che il direttore di gara, effettuato il riconoscimento dei calciatori di entrambe le società, dopo aver atteso i regolamentari 45 minuti, attestava la impossibilità di dare inizio alla gara oltre il previsto termine di attesa regolamentare di 45’, anche stante la richiesta della dirigenza ospite di non poter dare inizio alla gara oltre i termini e lasciava l’impianto sportivo alle ore 13,45. Rilevato che l’organizzazione della gara incombe sulla squadra ospitante, Monteruscello, ed in particolare sull’autorizzazione relativa alla disponibilità dell’impianto sportivo alle ore 12,30 del 25.11.2012, come indicato sul programma gare del Comunicato Ufficiale n. 49 e che tale comportamento prevede l’applicazione dall’art. 53 NOIF. Per tali motivi, in applicazione dell’art. 53, comma 2, N.O.I.F. e dell’art.17, comma 3, C.G.S.
DELIBERA
di infliggere, per rinuncia, alla società Monteruscello la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0–3; la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro 250,00 (duecentocinquanta), relativa alla prima rinuncia.

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