Casertana-Neapolis del 2010: Olcese squalificato, 10.000 euro di multa ai rossoblù



Emiliano Olcese

La Casertana F.C. comunica che in data odierna, 29 settembre 2011, con comunicato ufficiale nr. 20/CDN la Commissione Disciplinare Nazionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha provveduto a pubblicare la decisione della Commissione Disciplinare Nazione, che si allega al presente comunicato. Tale decisione riguarda fatti accaduti nella primavera del 2010 e riguardanti la passata gestione della società rossoblù, che ricadono, comunque con una sanzione pecuniaria sull’attuale società. A tal proposito e nell’intenzione di tutelare il buon nome della Casertana F.C., questa società sta già provvedendo alla richiesta della documentazione ufficiale riservandosi l’opportunità di produrre ricorso avverso alla decisione. Si precisa che la Famiglia Verazzo, attuale proprietaria della Casertana F.C., è totalmente estranea ai fatti avvenuti nel corso della stagione 2009/2010. Ecco il comunicato ufficiale:

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO  SPARACO
(all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Casertana Calcio),
EMILIANO OLCESE (calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società
ASD
Casertana Calcio), Società ASD CASERTANA CALCIO ▪ (nota N°.
7139/1693pf09-10/SP/AM del 31.3.2011).



Il deferimento Con provvedimento del 31 marzo 2011 il Procuratore federale
ed il Procuratore federale
Vicario hanno deferito a questa Commissione:
● il Sig. Carlo Sparaco, Presidente e Legale rappresentante della
Società Casertana
Calcio US;
● il Sig. Olcese Emiliano, tesserato all’epoca dei fatti per la
Società Casertana Calcio US;
● la Società Casertana Calcio US;
per rispondere:
Il Sig. Carlo Sparaco, all’epoca dei fatti presidente della Casertana
Calcio US, della  violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS, per aver
affidato nella stagione sportiva 2009 –  2010, l’incarico di Direttore
Generale e Direttore Sportivo della Società al Sig. Errico  Falocco, non
abilitato a svolgere siffatte mansioni, sia perché non inserito nel foglio
di  censimento, sia perché iscritto all’albo degli allenatori presso il
Settore Tecnico della FIGC  e, comunque, senza avere la prescritta
qualifica;  Il Sig. Olcese Emiliano, tesserato all’epoca dei fatti per la
Società Casertana Calcio US,  per la violazione di cui all’art. 1, comma 1
del CGS, per avere rappresentato fatti e  circostanze di rilievo
disciplinare non veridiche poiché le stesse non hanno trovato  riscontro
nelle testimonianze univoche e scevre da contraddizioni, rilasciate dai
compagni  di squadra presenti negli spogliatoi e nei campo di allenamento
durante la pausa della  seduta infrasettimanale precedente l’incontro con
il FC Neapolis Mugnano;  L’ASD Casertana Calcio per la violazione
dell’art. 4 commi 1 e 2 a titolo di responsabilità  diretta ed oggettiva,
ex art. 4 commi 1 e 2 del CGS, per i comportamenti addebitabili al suo
Presidente dell’epoca Carlo Sparaco, al calciatore Olcese Emiliano ed al
Sig. Errico  Falocco (ex art. 1 comma 5 del CGS).
La Procura federale fonda la sua azione disciplinare sugli atti relativi
agli accertamenti  espletati in merito alla denuncia del Sig. Errico
Falocco, inoltrata tramite fax e riguardante  uno scambio di sms che
sarebbe avvenuto con iI Sig. Carella Angelo, procuratore dei  calciatori
Olcese Emiliano e Torrens Mariano (tesserati per la Casertana Calcio),
durante il  quale ad alcune sue domande in merito a presunte “illazioni” e
“dichiarazioni” fatte  nell’immediato dopo gara tra ASD Casertana Calcio
ed FC Neapolis Mugnano il Sig. Errico  Falocco riceveva risposte
meritevoli di attenzione da parte degli Organi inquirenti.
Le circostanze dedotte dal Sig. Errico Falocco nella sua denuncia e le
dichiarazioni rese  agli inquirenti dal calciatore Olcese Emiliano non
hanno però trovato alcun riscontro nel  corso delle indagini ed anzi
venivano completamente smentite dai compagni di squadra di  quest’ultimo
determinando secondo la Procura federale la responsabilità disciplinare
dello  stesso Olcese Emiliano, per violazione dell’art. 1, comma 1 del
CGS, per aver diffuso  dichiarazioni non veridiche ed idonee a ledere la
reputazione di altro soggetto  dell’Ordinamento sportivo.
Inoltre nel corso delle indagini la Procura federale si avvedeva anche che
il Sig. Carlo  Sparaco, all’epoca dei fatti Presidente della Casertana
Calcio, aveva di fatto affidato nella  stagione sportiva 2009-2010,
l’incarico di Direttore Generale e Direttore sportivo della  Società al
Sig. Errico Falocco, il quale non poteva svolgere siffatte mansioni, sia
perché  non inserito nel foglio di censimento sia perché inserito all’albo
degli allenatori presso il  Settore Tecnico della FIGC e, comunque, senza
avere la prescritta qualifica.
Da tutte le dette violazione la Procura federale ricava infine la
responsabilità disciplinare  diretta ed oggettiva della Casertana Calcio
US ex art. 4 commi 1 e 2 per i comportamenti addebitabili al suo
Presidente dell’epoca dei fatti Sig. Carlo Sparaco, al calciatore Olcese
ed al Sig. Errico Falocco (ex art. 1 comma 5 del CGS).

Il dibattimento

All’odierna riunione il Sig. Olcese Emiliano ha depositato, tramite il
proprio difensore,  istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS.
In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:  “La
Commissione disciplinare nazionale,  rilevato che, prima dell’inizio del
dibattimento, il Sig. Olcese Emiliano ha depositato istanza  di
applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig.
Olcese  Emiliano, sanzione della squalifica di giorni 45 (quarantacinque),
diminuita ai sensi dell’art.  23 CGS a giorni 30 (trenta)”];  considerato
che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore
federale;  visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di
cui all’art. 1, comma 1,  possono accordarsi con la Procura federale prima
che termini la fase dibattimentale di  primo grado, per chiedere
all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta,  indicandone
la specie e la misura;  visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale
l’Organo giudicante, se ritiene corretta la  qualificazione dei fatti come
formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne  dispone
l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento
nei  confronti del richiedente;  rilevato che, nel caso di specie, la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta  corretta e le
sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della
sanzione di cui al  dispositivo.  Dichiara la chiusura del procedimento
nei confronti del predetto”.
Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.
E’ comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto
la dichiarazione  di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della
sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei) al  Sig. Sparaco e la sanzione
dell’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) alla Società  ASD
Casertana Calcio US.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del
rappresentante della Procura  federale, rileva quanto segue.
Dagli atti ufficiali risulta evidente la violazione posta in essere dai
deferiti, in quanto  effettivamente il Sig. Errico Falocco dichiarava agli
inquirenti che aveva ritenuto opportuno  inoltrare la sua denuncia a
seguito di “illazioni” e “dichiarazioni” fatte nell’immediato dopo  gara
tra ASD Casertana Calcio ed FC Neapolis Mugnano perché, pur se – a suo
parere –  la gara aveva avuto un regolare svolgimento, non poteva non
tener conto di quanto  riportato sia sulla stampa locale che da alcune
emittenti private circa una presunta  ”combine” diretta ad alterare il
risultato della partita: aggiungeva inoltre che il testo dello  sms
ricevuto dal Sig. Carella lo consigliava di “vigilare” sul comportamento
di alcuni  tesserati senza far riferimento alla partita con il Neapolis,
ma dagli accertamenti svolti dagli  inquirenti su detta denuncia, dette
dichiarazioni sono risultate totalmente infondate. Infatti dalla
documentazione in atti risulta che effettivamente il calciatore Olcese
Emiliano  ha dichiarato agli inquirenti nel corso delle indagini che il
predetto Sig. Errico Falocco,
durante una pausa degli allenamenti settimanali, prima dell’incontro con
il FC Neapolis  Mugnano e negli spogliatoi dello stadio Pinta, avrebbe
parlato esplicitamente dello  stanziamento da parte dei dirigenti del
Pianura di una somma di € 20.000,00 in caso di  vittoria e di € 10.000,00
in caso di parità, ma dette dichiarazioni risultano altresì  concordemente
smentite dai compagni di squadra (Stigliano, Fucci e Guida), nonché dallo
stesso capitano Raucci Massimiliano e dal Sig. Capasso, Presidente del
Pianura, e dalla  circostanza che il Sig. Falocco ed il Sig. Carella non
hanno provato in alcun modo l’invio o  la ricezione degli sms, e che dalle
indagini non è emerso alcun altro nessun elemento e/o  documento che
potesse comprovare o far emergere prova logica circa comportamenti
censurabili da parte di altri soggetti dell’Ordinamento sportivo.
Gli accertamenti effettuati dagli inquirenti portano ad affermare la
responsabilità  disciplinare del Sig. Carlo Sparaco, all’epoca del fatti,
Presidente della Casertana Calcio,  che si sottraeva anche alla sua
audizione da parte degli stessi inquirenti, per aver affidato  nella
stagione sportiva 2009 – 2010, l’incarico di Direttore Generale e
Direttore Sportivo
della Società Casertana Calcio al Sig. Errico Falocco, il quale pur non
potendo svolgere  siffatte mansioni senza avere la prescritta qualifica,
sia perché non inserito nel foglio di  censimento, sia perché risulta
iscritto all’albo degli allenatori presso il Settore Tecnico della
F.I.G.C come “allenatore di base”, ma, per sua esplicita ammissione
dinanzi agli inquirenti,
ha svolto nella stagione 2009 – 2010 le funzioni di Direttore Generale e
di Direttore  Sportivo peraltro aver chiesto ed ottenuto dal Settore
Tecnico la sospensione prevista  dall’art. 33, comma 3 del Regolamento del
Settore Tecnico.
I riscontri citati portano inoltre ad affermare la responsabilità diretta
ed oggettiva ex art. 4  commi 1 e 2 della Casertana Calcio US per i
comportamenti addebitati al suo Presidente  dell’epoca Carlo Sparaco, al
calciatore Emiliano Olcese ed al Sig. Errico Falocco (ex art. 1  comma 5
del CGS )

II dispositivo

la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della
sanzione della squalifica di giorni 30 (trenta) al Sig. Olcese Emiliano.

Irroga le sanzioni dell’inibizione per mesi 6 (sei) al Sig. Sparaco e
dell’ammenda di €

10.000,00 (€ diecimila/00) alla Società ASD Casertana Calcio

 


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