Le decisioni del giudice sportivo di Lega Pro: super multa per il Taranto, decimato il Foggia



giudice-sportivo-lega-proSono otto gli squalificati nel girone Ci di Lega Pro e ben sei i club multati. Batosta per il Taranto che prende 5000 euro di ammenda per lancio di bottigliette verso i giocatori del Lecce, petardi e fumogeni in campo. Tre calciatori appiedati per il Foggia con Loiacono, Gerbo e Padovan che saltano Reggio Calabria. Queste tutte le decisioni:

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE



PADOVAN STEFANO (FOGGIA CALCIO S.R.L.) per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

REA ANGELO (A.C.R. MESSINA S.R.L.) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo.

LOIACONO GIUSEPPE (FOGGIA CALCIO S.R.L.) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo.

DE MARTINO RAFFAELE (UNICUSANO FONDICALCIO SRL) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

PEZZELLA BRUNO (AKRAGAS CITTADEITEMPLI)

AYA RAMZI (FIDELIS ANDRIA 1928 S.R.L)

GERBO ALBERTO (FOGGIA CALCIO S.R.L.)

IDDA RICCARDO (FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.)

AMMENDE

€ 5.000,00 TARANTO F.C. 1927 S.R.L. perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni tre dei quali venivano lanciati sul terreno di gioco, e facevano esplodere nel proprio settore due petardi di notevole potenza; i medesimi lanciavano sul terreno di gioco in direzione dei calciatori della squadra avversaria due bottigliette semipiene d’ acqua e numerose altre vuote, il tutto senza conseguenze; per indebita presenza negli spogliatoi al termine della gara di persona non identificata ma riconducibile alla società che proferiva reiterate frasi offensive verso la terna arbitrale e gli addetti federali.

€ 2.000,00 SIRACUSA CALCIO S.R.L. perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore alcuni petardi di notevole potenza, senza conseguenze.

 € 1.500,00 CASERTANA S.R.L. perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano e facevano esplodere nel proprio settore cinque petardi, senza conseguenze.

€ 1.500,00 CATANIA SPA per indebita presenza nel recinto di gioco di persone non identificate ma riconducibili alla società, che vi permanevano nonostante l’invito ad allontanarsi da parte di un addetto federale.

€ 1.500,00 FIDELIS ANDRIA 1928 S.R.L per indebita presenza nel recinto di gioco e negli spogliatoi al termine della gara di persone non identificate, ma riconducibili alla società.

€ 500,00 PAGANESE CALCIO 1926 SRL per aver causato ritardo sull’orario d’inizio della gara.

 


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