Gladiator, non omologato il 2-0 del Metapontino



Massimo Savoia, segretario Gladiator
Massimo Savoia, segretario Gladiator

Non è stata omologata la vittoria del Real Metapontino sul Gladiator. Sul campo il finale è stato di 2-0 in favore dei padroni di casa, ma secondo il segretario nerazzurro Massimo Savoia (in foto) la società del Metapontino avrebbe giocato con un calciatore squalificato e nello specifico di Caridi che è stato anche l’autore del 2-0.

Ecco la motivazione del ricorso:



–       nella   stagione sportiva 2012/2013, il calciatore sig. Alessandro CARIDI, militante nella Società RENDE, nella gara di ritorno del primo turno dello spareggio fra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza, e precisamente la gara del Gruppo M MANFREDONIA C. – RENDE, terminata con il punteggio di 3 – 0 per il MANFREDONIA, veniva espulso e sanzionato dal Giudice Sportivo con la squalifica per tre gare, come evincesi dal Comunicato Ufficiale N.274 della L.N.D., pubblicato in Roma il 4 giugno 2013. In virtù della sconfitta il RENDE veniva escluso dal prosieguo delle gare di spareggio e non avendo altre gare ufficiali da disputare, il calciatore rimaneva con la residuità da scontare nella stagione 2013/2014 successiva.

Il calciatore, svincolato annualmente ad inizio di stagione sportiva (01.07.2013) in base ad art. 32/bis delle N.O.I.F., fino ad un nuovo tesseramento è sempre sotto residuità di squalifica.

Ad inizio ottobre 2013, periodo in cui i trasferimenti da altre società è chiuso, veniva tesserato con aggiornamento posizione di tesseramento tra il 2 o il 3 ottobre dalla Società REAL METAPONTINO e veniva schierato in campo già dalla gara del 6.10.2013, contro la MARIANO KELLER, il 13.10.2013 veniva schierato in campo contro il BISCEGLIE 1913 DONUVA APD, il 20.10.2013 non veniva inserito in distinta contro la TURRIS NEAPOLIS S.R.L. scontando la prima giornata di squalifica residua, il 27.10.2013 non veniva inserito in distinta contro il CITTA’ DI BRINDISI scontando la seconda giornata di squalifica residua, il 3.11.2013, veniva, invece, inserito in distinta e in panchina contro il SAN SEVERO, ed anche la sola presenza in panchina non sana la residuità per cui non si può considerare che abbia scontato anche la terza giornata di squalifica, il 10.11.2013 veniva schierato in campo contro la PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI, il 17.11.2013 veniva schierato in campo contro l’ARS ET LABOR GROTTAGLIE ed il 24.11.2013 veniva schierato in campo contro il S. FELICE GLADIATOR, gara, questa, oggetto del reclamo, non avendo scontato la terza giornata di squalifica residua.

  Alla luce di quanto su esposto è evidente che il calciatore era in posizione irregolare nella gara in oggetto indicata, non avendo scontato la terza giornata di squalifica e quindi non avendo titolo alla partecipazione della gara.

Fonte: www.gladiator1924.it

 


error: Content is protected !!
P