Grande vittoria legale per il Gladiator: scongiurato un punto di penalizzazione



Un’azione di gioco di Gladiator-Barano (foto Ufficio Stampa A.S.D. Gladiator 1924)

SANTA MARIA CAPUA VETERE – L’A.S.D. Gladiator 1924 esprime tutta la propria soddisfazione per la sentenza della Procura Federale, pubblicata sul comunicato numero 38 dell’11 ottobre 2018, in merito alla vicenda legata all’ex dirigente ed allenatore Antonio Carannante. Grazie alla bravura in sede difensiva del direttore generale Nicola Amoriello, è stato scongiurato il punto di penalizzazione per problemi addebitabili alla vecchia dirigenza, risalente al periodo temporaneo di vita a Casal di Principe, e non a quella attuale. Il Gladiator è prosciolto in parte, mentre l’ammenda di 400 euro è addebitabile solo ed esclusivamente ad inadempienze scaturite a Casal di Principe. Una bella notizia per il Gladiator che tira un bel sospiro di sollievo.

DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA PROCURA FEDERALE



DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Sig. Innocenzo Lombardi, presidente della A.s.d. Gladiator 1924, per rispondere della violazione degli artt. 1bis, comma 1, 8, comma 15 del C.G.S. e 94 ter, comma 13 delle NOIF, (per non aver effettuato nei trenta giorni dalla data della pubblicazione del C.U. n.2/2017 del 23.02.2017, il pagamento di quanto disposto dal Collegio Arbitrale presso la LND, in favore del tecnico sig. Antonio Carannante; La società Asd Gladiator 1924, per la violazione di cui
all’art.4, comma 1 del C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio presidente. La Asd Gladiator 1924, ed il suo Presidente Sig. Innocenzo Lombardi, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione delle responsabilità dei deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il Presidente Innocenzo Lombardi la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Gladiator 1924 € 400,00 di ammenda e punti uno (1) di penalizzazione. Il T.F.T. udito il Presidente
Lombardi e letti gli atti, ritiene il deferimento solo parzialmente fondato. Invero, la P.F. deferisce il sig. Lombardi per non aver eseguito la decisione del collegio arbitrale della Lnd dei trenta giorni dalla pubblicazione del C.U. n.2/2017 avente data 23/2/2017 il termine perentorio per l’adempimento in questione, è riportato in data 25/3/2017 ma risulta deliberatamente provato che, alla data in questione il Presidente della Asd Gladiator non era il deferito bensì il sig. Pasquale Corvino. A quest’ultimo va imputato l’inadempimento del nodo del collegio arbitrale avente i termine numerale di trenta giorni. Risulta determinato, infatti, che il sig. Lombardi veniva nominato il Presidente della
società Asd Gladiator solo con il verbale di assemblea del 25/7/2017. A carico del deferito, pertanto, non appare contestabile la violazione asserita, avente diversi soggetti e persone. Il deferimento appare, invece, fondato in relazione alle dedotte responsabilità oggettive della società, tuttavia, dell’inadempimento del Presidente della stessa, all’epoca dell’avvenuta condotta omissiva, ovvero del sig. Corvino Pasquale così come risulta dall’organigramma della società comunicato al C.R. Campania per la stagione sportiva 2017/2018 proprio dal citato Corvino, nella qualità di legale rappresentante della Asd Gladiator. P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,
DELIBERA
di prosciogliere il Sig. Lombardi Innocenzo per le ragioni di cui in argomentazioni; di ritenere la società Asd Gladiator responsabile ai sensi dell’art.4 comma 1 C.G.S. e di affidare a questa la sanzione di € 400,00 di ammenda. Di inviare gli atti alla P.F. al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per il deferimento nei confronti del sig. Corvino Pasquale, Presidente della società alla data dell’inadempimento della pronuncia del collegio arbitrale di
cui al C.U. n.2/2017. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.


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