RICORSO VILLA LITERNO – VIRTUS LIBURIA: ecco la sentenza del giudice sportivo



Con il Comunicato Ufficiale n°36 il C.R. Campania si è pronunciato sul ricorso della partita Villa Literno – Virtus Liburia vinta 2-1 dai biancorossi ma contestata dalla formazione ospite per via del numero di sostituzioni effettuate dai padroni di casa. Andiamo a leggere la sentenza.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE



DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 8/ 9/2018 VILLA LITERNO – VIRTUS LIBURIA

Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Virtus Liburia, con il quale la stessa di duole che la società Villa Literno in violazione della regola n. 3 della guida pratica del regolamento del giuoco del calcio abbia effettuato nel corso della gara 6 (sei) sostituzioni a fronte delle 5 (cinque) consentite, inoltre, adducendo che la sostituzione in oggetto non sia stata annotata, dal direttore di gara nel rapporto di fine gara e che il medesimo sia stato consegnato mediante i dirigenti della società Villa Literno e non direttamente. Lette le controdeduzioni della società Villa Literno, sentita a chiarimenti la terna arbitrale presso l’ufficio del Giudice Sportivo Territoriale alla presenza del Rappresentante AIA, in sede di audizione il direttore di gara ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ”Le sostituzioni nella gara in epigrafe riportate sono state 5 (cinque) e non 6 (sei) – Il rapportino ed i documenti sono stati ritirati dal Dirigente Accompagnatore da me riconosciuto Francese Pasquale della società Virtus Liburia il quale non ha lamentato alcunché, ne ha richiesto di consegnarmi riserva scritta – Quando ho lasciato l’impianto, la società Virtus Liburia aveva già abbandonato lo stesso”; l’AA1 sentito a chiarimenti rilasciava la seguente dichiarazione ”ricordo che le sostituzioni effettuate dalla società Villa Literno sono state 5 (cinque), circostanza confermata al termine della gara nello spogliatoio arbitrale nel confronto con il direttore di gara e con l’AA2 – dopo la gara al ritiro della documentazione sono venuti i dirigenti di entrambe le società che hanno sottoscritto la documentazione davanti a noi e nulla hanno osservato sullo svolgimento ne hanno manifestato la volontà di rilasciare riserva scritta – quando abbiamo abbandonato l’impianto ricordo che non vi era alcun calciatore e/o dirigente della società Virtus Liburia’; ‘sentito a chiarimenti l’AA2 rilasciava la seguente dichiarazione ”le sostituzioni per la società Villa Literno sono state 5 (cinque) circostanza verificata sul terreno di gioco e confermata dal confronto nello spogliatoio con gli altri due componenti della terna – rapportini ritirati dai dirigenti di entrambe le società in un clima sereno e nessuno ha avuto nulla da eccepire e tanto meno ci è stato preannunciato altro – abbiamo aiutato il direttore di gara nella compilazione dei rapportini da consegnare”. Preso atto di quanto sopra il reclamo della società Virtus Liburia appare meritevole di rigetto. PQM, il Giudice Sportivo Territoriale delibera di rigettare il reclamo proposto e per gli effetti di omologare il punteggio acquisto sul terreno di gioco di 2/1 in favore della resistente; dispone incamerarsi la tassa di reclamo.


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