Il giudice sportivo anticipa le decisioni e ferma 16 calciatori: pesante multa per il Lecce



Arrivano con un turno di anticipo le decisioni del giudice sportivo di Lega Pro. Nel girone C ben 16 squalificati e cinque club multati. Ecco quanto stabilito:

CALCIATORI ESPULSI:



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:

SQUILLACE TOMMASO (UNICUSANO FONDICALCIO SRL) per aver volontariamente colpito con un pugno al torace un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE:

BALESTRERO DAVIDE (MONOPOLI 1966 S.R.L.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI:

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

DE LUCIA VICTOR (CATANZARO CALCIO 2011 SRL) per comportamento gravemente scorretto e minaccioso nei confronti dei calciatori della squadra avversaria al termine della gara rientrando negli spogliatoi.

CUCINOTTI DANILO (URBS REGGINA 1914 S.R.L.) per comportamento gravemente scorretto e minaccioso nei confronti dei calciatori della squadra avversaria al termine della gara rientrando negli spogliatoi.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XIV INFR):

SIGNORINI ANDREA (UNICUSANO FONDICALCIO SRL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR):

PALMIERO LUCA (AKRAGAS CITTADEITEMPLI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR):

DE VITO ANDREA (A.C.R. MESSINA S.R.L.)

 

GIORNO FRANCESCO (CASERTANA S.R.L.)

ORLANDO LUCA (CASERTANA S.R.L.)

ESPOSITO MIRKO (CATANZARO CALCIO 2011 SRL)

CROCE ANTONIO (FIDELIS ANDRIA 1928 S.R.L)

LIVIERO MATTEO (JUVE STABIA S.R.L.)

MATUTE EWOME KELVIN (JUVE STABIA S.R.L.)

 

VALENTE NICOLA (SIRACUSA CALCIO S.R.L.)

PORCINO ANTONIO (URBS REGGINA 1914 S.R.L.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

ABATE GIOVANNI (FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo.

 

ALLENATORI:

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

SOTTIL ANDREA (SIRACUSA CALCIO S.R.L.) per aver profferito espressioni blasfeme più volte durante il secondo tempo di gara (r.cc e proc.fed.).

€ 5.000,00 LECCE SPA perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni, alcuni dei quali venivano lanciati sul terreno di gioco; i medesimi facevano esplodere alcuni petardi, in parte nel proprio settore, in parte nel recinto di gioco, il tutto senza conseguenze (plurirecidiva, r.cc e proc.fed.).

€ 1.500,00 FOGGIA CALCIO S.R.L. perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni, uno dei quali veniva lanciato in direzione del settore dell’opposta tifoseria, senza conseguenze (r.cc e proc.fed.).

€ 1.500,00 UNICUSANO FONDICALCIO SRL perché persone non identificate, ma riconducibili alla società, entravano indebitamente nel recinto di gioco prima dell’inizio della gara e nella zona antistante gli spogliatoi al termine della stessa (r.cc e proc.fed.).

€ 1.500,00 URBS REGGINA 1914 S.R.L. perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo, senza conseguenze; per indebita presenza, nell’intervallo al rientro negli spogliatoi ed al termine della gara sul terreno di gioco, di persone non autorizzate ma riconducibili alla società (r.cc. e proc.fed.).

€ 500,00 MELFI S.R.L. perché propri tesserati occupanti la panchina, durante la gara, danneggiavano alcune parti della stessa (obbligo risarcimento danni, se richiesto, r.cc e proc.fed.).

 


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