Lega Pro girone C: il giudice sportivo ferma undici calciatori: che batoste per Matera, Akragas e Vibonese



Arrivano le decisioni del giudice sportivo dopo l’ottavo turno del girone C.

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE



ARMELLINO MARCO (MATERA CALCIO S.R.L.)

per doppia ammonizione entrambe per condotta scorretta verso un avversario; espulso, avvicinava l’arbitro e dopo avergli appoggiato le mani sul petto gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PANE PASQUALE (AKRAGAS CITTADEITEMPLI)

per doppia ammonizione per condotta ostruzionistica e per proteste verso l’arbitro; espulso, rivolgeva alla terna arbitrale reiterate espressioni offensive.

DUE GARE

FERREIRA DA SILVA FONSECA REGINAL (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)

per aver volontariamente colpito con una manata al volto un avversario (r.A.A.).

UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE

LETIZIA ANTONIO (COSENZA CALCIO S.R.L.)

entrambe per condotta non regolamentare.

PAPONI DANIELE (JUVE STABIA S.R.L.)

per condotta scorretta verso un avversario e per condotta ostruzionistica.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SARANITI ANDREA (VIBONESE CALCIO S.R.L.)

perchè al termine della gara si avvicinava all’arbitro rivolgendogli reiterate frasi offensive;

dopo la comunicazione del provvedimento disciplinare da parte dell’arbitro il medesimo

reiterava le offese.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’IN AMMONIZIONE (X INFR)

SPINELLI FERNANDO (SIRACUSA CALCIO S.R.L.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

CORSI ANGELO (COSENZA CALCIO S.R.L.)

SOUNAS DIMITRIOS (MONOPOLI 1966 S.R.L.)

PAMBIANCHI FRANCESCO (TARANTO F.C. 1927 S.R.L.)

CORALLI CLAUDIO (URBS REGGINA 1914 S.R.L.)

 

 

SOCIETA’

€ 3.000,00 FOGGIA CALCIO S.R.L. perchè propri sostenitori durante la gara lanciavano sul terreno di gioco una bottiglietta semipiena d’acqua ed un rotolino di carta per calcolatrice che cadevano nelle adiacenze di calciatori della squadra avversaria; perchè dopo il vantaggio della propria squadra i raccattapalle rallentavano sistematicamente la restituzione dei palloni per la ripresa del gioco, costringendo l’arbitro ad un richiamo ufficiale ai componenti della panchina.

€ 1.500,00 CATANIA SPA perchè propri sostenitori introducevano e accendevano alcuni fumogeni due dei quali venivano lanciati sul terreno di gioco, senza conseguenze (recidiva).

€ 1.500,00 CATANZARO CALCIO 2011 SRL per condotta gravemente antisportiva, in quanto i raccattapalle dopo il vantaggio della squadra di casa rallentavano sistematicamente la restituzione dei palloni per la ripresa del gioco.

€ 1.500,00 URBS REGGINA 1914 S.R.L. perchè propri sostenitori introducevano e facevano esplodere due petardi, senza conseguenze.


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