Giudice Sportivo: il Gladiator vince il ricorso, San Marco Trotti escluso dalla Coppa Italia



Carmelo Prisco (foto Mario Fantaccione)
Carmelo Prisco (foto Mario Fantaccione)

Carmelo Prisco non avrebbe dovuto prendere parte al match di Coppa Italia tra San Marco Trotti e Gladiator perchè squalificato. I neroazzurri hanno vinto il ricorso accedendo al secondo turno della manifestazione tricolore. Ecco il testo integrale del comunicato ufficiale diffuso dalla Figc Campania:

“II G.S.T., visto il reclamo, ritualmente proposto relativo alla presunta posizione irregolare di calciatore, agli effetti disciplinari, rileva nel merito che lo stesso è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che il calciatore Prisco Carmelo nato il 01.01.1984 abbia partecipato alla gara de qua in posizione irregolare ai fini disciplinari, poiché nella scorsa stagione calcistica, allorquando militava nella squadra Virtus Volla, durante la fase nazionale delle società che hanno vinto la fase regionale della Coppa Italia Dilettanti, veniva sanzionato con una giornata di squalifica per recidiva in ammonizione, come pubblicato sul CU 154 LND del 28.2.2014 pag. 3, e pertanto non avendo ancora scontato la gara di squalifica nella competizione de qua, chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell’art. 17 C.G.S. La società Virtus Carano, con note di contro deduzione inviate a mezzo fax il 3.10.2014, deduceva nel merito che la sanzione è stata inflitta dal Giudice Sportivo della LND per la fase nazionale della Coppa Italia, ed invocando l’operatività del principio della “separazione delle sanzioni” ai sensi dell’art. 19 commi 11.1 e 11.3 deduceva l’inammissibilità dell’esecuzione della prefata sanzione nel corso della competizione Coppa Italia fase Regionale. La doglianza è fondata. Il calciatore Prisco Carmelo nato il 01.01.1984, a seguito della sanzione inflitta come pubblicato sul CU 154 LND del 28.2.2014, non ha più disputato gare di Coppa Italia fino alla data del 7.9.2014 Montesarchio / Virtus Carano, quando veniva schierato in campo, così come in occasione del 17.09.2014 Virtus Carano / Libertas S. Marco Trotti, sempre per la stessa competizione, e pertanto non avendo scontato ancora la gara di squalifica come sopra riportato, non aveva titolo a partecipare alla gara de qua. La richiamata normativa di cui all’art. 19 comma 11.1 non è applicabile al caso in specie, essendo la competizione Coppa Italia Dilettanti fase regionale, organizzata dalla stessa Lega organizzatrice (Lega Nazionale Dilettanti) sia pur in ambito nazionale. A conferma di ciò, il Regolamento della Coppa Italia relativo alla stagione sportiva 2013-2014 pubblicato sul CU n. 4 LND, all’art. 12 II comma stabilisce che “Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residuate dalla fase precedente quella nazionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all’art. 22 commi 3 e 6 del C.G.S.” Di conseguenza, ai sensi dell’art. 19 comma VI C.G.S., la sanzione riportata da Prisco Carmelo nato il 01.01.1984, nell’ambito della fase nazionale della Coppa Italia organizzata dalla LND, che non è scontata nella stagione sportiva in cui è stata irrogata, deve essere scontata nella stagione in corso, e pertanto la partecipazione del calciatore Prisco Carmelo nato il 01.01.1984 , alla gara in epigrafe è da considerarsi irregolare, agli effetti disciplinari. P.Q.M. in applicazione dell’art. 17 C.G.S.;



DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Gladiator di infliggere alla società Virtus Carano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del C.R. Campania per gli adempimenti del caso. Nulla per la tassa non versata”.


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